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Sez. 3, Sentenza n. 4359 del 03/03/2004 (Rv. 570772 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Istituti scolastici - Soggetti incaricati dell'espletamento di un servizio per conto dell'istituto - Minori - Affidamento - Vigilanza - Obbligo - Durata - Momento iniziale e momento terminale - Fattispecie relativa a servizio scuolabus.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570772-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'addetto al servizio di accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)