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Sez. 3, Sentenza n. 2380 del 19/02/2002 (Rv. 552343 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Servizio di "scuolabus" gestito dal Comune - Soggetti incaricati dell'espletamento - Minori - Affidamento - Vigilanza - Obbligo - Contenuto.
Stato
decisa il 2002-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552343-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'autista incaricato dell'accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)