Sez. 2, Sentenza n. 12102 del 28/11/1998 (Rv. 521211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazione eseguita presso un legale diverso dal procuratore costituito - Inesistenza - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
L'art. 330 del codice di rito, nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel detto procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", con la conseguenza che deve ritenersi giuridicamente inesistente la notificazione eseguita ad un legale ed in un luogo che non abbiano alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)