Sez. 3, Sentenza n. 11402 del 17/10/1992 (Rv. 479009 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Notificazione eseguita presso un legale diverso dal procuratore costituito - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Pregressa collaborazione tra detto legale ed il procuratore costituito - Rilevanza - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito
L'art. 330 cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo"; ne consegue l'inesistenza della notificazione eseguita ad un legale ed in luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte, senza che possa assumere rilievo l'esistenza di mera pregressa collaborazione tra il legale che ha ricevuto l'atto ed il procuratore al quale l'atto avrebbe dovuto essere diretto perché tale generica evenienza (nella specie desunta, nella fase di merito, dalla richiesta di notifica della sentenza impugnata e da erronee indicazioni della intestazione di questa sentenza) può solo legittimare il primo a ricevere l'atto quale collega, e nello studio, del secondo, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., e non quale destinatario di tale atto, ai sensi del citato art. 330 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)