Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 12/12/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261861 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Condanna per appropriazione indebita così diversamente qualificato il fatto contestato e accertato in primo grado come truffa - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non incorre nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il giudice di appello che ritenga colpevole l'imputato del delitto di appropriazione indebita, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di truffa, non essendo configurabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto tale fatto costituisce una porzione della condotta originariamente contestata. (Nella specie, l'essersi l'imputato illegittimamente appropriato di denaro della persona offesa, senza ricorrere ad artifici o raggiri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)