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Sez. 2, Sentenza n. 5329 del 15/03/2000 Ud. (dep. 05/05/2000) Rv. 215903 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato - Prospettazione del fatto diverso da parte dell'imputato come elemento a discolpa - Immutazione non consentita - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215903-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Qualora venga dedotta la violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. Sotto tali profili, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal caso l'imputato medesimo si è automaticamente investito della variazione del "thema" ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesistente la prospettata violazione del principio di correlazione in un caso in cui l'imputato, al quale era stato contestato il delitto di estorsione, aveva dedotto a sua difesa la sussistenza non di minacce bensì di artifici e raggiri, per cui era stato condannato per il diverso delitto di truffa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)