Sez. 2, Sentenza n. 47413 del 17/10/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 260960 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l'imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito, che aveva riqualificato l'originaria imputazione di appropriazione indebita in quella di truffa senza consentire all'imputato una adeguata difesa dall'accusa di aver frodato gli enti previdenziali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)