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Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 24/01/2017 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269666 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione giuridica "prevedibile" rispetto al fatto contestato - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. come interpretato alla luce dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269666-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l'imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)