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Sez. 2, Sentenza n. 20393 del 05/09/2013 (Rv. 627616 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | In genere.
Stato
decisa il 2013-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627616-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Poiché il contratto preliminare è regolato anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 cod. civ., è legittimo il rifiuto alla stipulazione del definitivo di vendita da parte del promittente compratore, che pretenda la riduzione del prezzo, opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa - secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici - che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento della corte territoriale in ordine all'ingiustificatezza del rifiuto opposto dal promittente venditore alla misurazione del bene prima della stipula del definitivo, in presenza di un rilevante interesse del promissario acquirente e senza pregiudizio alcuno per i diritti del primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)