Sez. 5, Sentenza n. 19255 del 16/12/2003 (Rv. 568970 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Avviso di accertamento ex art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Necessità - Presupposti - Omessa denuncia, o denuncia incompleta o infedele - Liquidazione del tributo sulla base della denuncia presentata - Emissione di cartella esattoriale, senza previo avviso di accertamento - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede l'emissione dell'avviso di accertamento soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal precedente art. 70, ovvero nel caso in cui l'ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta, con la conseguenza che, qualora la denuncia sia stata presentata e l'ufficio ritenga di non contestarla, legittimamente l'ufficio stesso procede, attraverso la notificazione di cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ovvero a seguito di denuncia di variazione ai sensi del citato art. 70 (alla cui presentazione, peraltro, non può essere equiparata la proposizione di un ricorso al giudice tributario, che prospetti una situazione di fatto diversa da quella denunciata in origine, trattandosi di istituti aventi caratteristiche e finalità del tutto distinte).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)