Sez. 5, Sentenza n. 15638 del 12/08/2004 (Rv. 575488 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Errore nel computo della tassa iscritta in ruoli principali - Iscrizione del maggior importo in ruoli suppletivi - Notifica mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento - Legittimità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 70, 71 e 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve ritenersi che, nel caso di errore nel computo della tassa iscritta in ruoli principali, ove il comune non contesti, al contempo, le condizioni di tassabilità indicate dal contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed ove non vi sia diniego della richiesta di agevolazioni od esenzioni, è legittima l'iscrizione del maggior importo in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento. Ciò vale anche nel caso in cui l'errore derivi (come nella fattispecie) dalla mancata considerazione di uno "ius superveniens", chiaramente - e non discrezionalmente - applicabile al caso, quando restino ferme tutte le precedenti condizioni fattuali di tassabilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)