Sez. 3, Sentenza n. 9784 del 02/10/1998 (Rv. 519339 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE | Liquidazione - Provvedimento ex art. 611 cod. proc. civ. o richiesta a seguito di domanda proposta nelle forme ordinarie - Competenza del Pretore - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE
La competenza per la liquidazione delle spese anticipate dal creditore nell'esecuzione per consegna o rilascio appartiene al pretore, quale giudice designato per l'esecuzione, sia quando deve provvedere con il decreto indicato dall'art. 611 cod. proc. civ., sia quando deve provvedere sulla domanda proposta dalla parte interessata con le forme ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)