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Sez. 3, Sentenza n. 20661 del 02/03/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 228608 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Reato a consumazione alternativa - Attività materiale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228608-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale. (Nel caso di specie è stata ritenuta attività materiale la modificazione di destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)