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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 08/01/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210149 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione - Recepimento, mediante fotocopiatura, della richiesta del pubblico ministero - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210149-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

Non è viziato da mancanza di motivazione il decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.267, comma 1, c.p.p. per il solo fatto che la motivazione sia stata interamente recepita (nella specie, mediante fotocopiatura), dalla richiesta del pubblico ministero, giacché anche in tal modo il giudice ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)