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Sez. 6, Sentenza n. 3784 del 05/10/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201851 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme | Decreto motivato del Giudice per le indagini preliminari - Motivazione "per relationem" alle richieste del Pubblico Ministero - Validità - Esclusione - Nozione di motivazione "per relationem" - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201851-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'obbligo di motivazione di cui all'art. 267 cod. proc. pen. non può dirsi correttamente adempiuto dal giudice col semplice richiamo alla motivazione della richiesta del pubblico Ministero; tutto ciò, peraltro, si verifica quando per motivazione "per relationem" si intenda la mancanza assoluta di motivazione in virtù dell'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro provvedimento, ma non anche qualora gli argomenti del diverso provvedimento vengono pedissequamente ovvero sinteticamente richiamati in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti, considerando anzitutto, che la esigenza di verifica della motivazione, in cui si realizza in concreto il diritto di difesa della parte privata, diviene attuale e, come tale, può esprimersi, soltanto a seguito dell'avvenuto deposito, di cui all'art. 268, quarto comma, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)