Sez. 5, Sentenza n. 8925 del 12/07/1995 Ud. (dep. 03/08/1995) Rv. 202905 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme | Motivazione - Ricorso e citazioni o parafrasi delle norme relative al suddetto mezzo probatorio - Richiamo alle richieste degli organi investigativi - Inadempimento dell'obbligo di motivazione - Ragione: obbligo del P.M. e del G.I.P. di esprimere una propria valutazione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme
In tema di decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto col ricorso a citazioni o parafrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, né col richiamo ai contenuti delle richieste inoltrate dagli investigatori. Ciò perché è obbligo del P.M. prima, nei casi di urgenza, e del G.I.P. dopo, in sede di convalida, di esprimere la propria valutazione sulla presenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione stessa, valutazione che, per le finalità di garanzia processuale cui è predisposta, non può esaurirsi nella passiva od acritica recezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti all'esecuzione delle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)