Sez. 4, Sentenza n. 21 del 30/11/1988 Ud. (dep. 03/01/1989) Rv. 180073 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - ADEGUAMENTO DELLA PENA ALL'EPISODIO DELITTUOSO - RAVVISABILITÀ - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - DINIEGO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - ADEGUAMENTO DELLA PENA ALL'EPISODIO DELITTUOSO - RAVVISABILITÀ - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - DINIEGO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
In tema di Determinazione della pena, la concessione, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità: essa è demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la Determinazione della pena all'entità dello episodio criminoso; sicché, quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., il relativo giudizio (anche di implicito rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti in parola) non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 175054; (Conf mass n 155899; (Conf mass n 139345).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)