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Sez. U, Ordinanza n. 12305 del 05/07/2004 (Rv. 574160 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Provvedimento ammissivo di accertamento tecnico preventivo - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574160-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Nè il ricorso ex art. 111 Cost. è suscettibile di essere convertito in un regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, dalla esclusione della impugnabilità del provvedimento del giudice, che dispone un mezzo di istruzione preventiva mediante ricorso ex art. 111 Cost., consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)