Sez. L, Sentenza n. 11442 del 03/11/1995 (Rv. 494506 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali - Rivalutazione ex Corte cost. n. 156 del 1991 - Provvedimento amministrativo di liquidazione del credito - Condizioni legali di responsabilità dell'istituto previdenziale - Coesistenza - Decorrenza della rivalutazione - Da detto provvedimento - Fattispecie anteriore alla legge n. 412 del 1991.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Quando prima della domanda giudiziale è già intervenuto il provvedimento di liquidazione di un credito previdenziale, dalla sua data decorre immediatamente la rivalutazione, senza necessità di ulteriori domande, sino all'effettivo pagamento del credito, in quanto si verificano dal momento di detta liquidazione "le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento", cui fa riferimento il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (nella specie i ritardi si erano integralmente consumati prima della entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)