Sez. L, Sentenza n. 2801 del 23/03/1994 (Rv. 485879 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione ed interessi - Disciplina anteriore all'art. 16 Legge 412 del 1991 - Assimilazione dei crediti previdenziali a quelli di lavoro - Limiti - Decorrenza rispettiva per gli uni e per gli altri.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), la quale (con riguardo a fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicabilità dell'art. 16 comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412) ha comportato l'assimilazione dei crediti previdenziali a quelli di lavoro, sugli uni e sugli altri vanno riconosciuti - anche d'ufficio - interessi e rivalutazione monetaria (i primi da calcolare sulle somme rivalutate), residuando diversità solo sul punto relativo alla decorrenza di entrambe tali voci, in quanto per i crediti previdenziali deve farsi riferimento non alla data di maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma alla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioè alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)