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Sez. 1, Sentenza n. 18790 del 06/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263555 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata ex art. 41 bis legge n. 354 del 1975 - Cumulo di pene - Perdurante operatività della misura anche dopo l'avvenuta espiazione della pena per i reati di cui all'art. 4 bis ord.pen. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. - Manifesta infondatezza. - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263555-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41 bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4 bis della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 bis, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)