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Sez. 1, Sentenza n. 52054 del 29/04/2014 Cc. (dep. 15/12/2014) Rv. 261809 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime differenziato previsto dall'art.41 bis Ord.pen. - Modifica della finalità preventiva dopo la modifica normativa della legge 15 luglio 2009 n. 94 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261809-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 com. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)