Sez. L, Sentenza n. 4088 del 14/06/1983 (Rv. 429049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE FINO ALL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - DETRAZIONE DALLA RETRIBUZIONE DELL'"ALIUNDE PERCEPTUM" - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE FINO ALL'EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - DETRAZIONE DALLA RETRIBUZIONE DELL'"ALIUNDE PERCEPTUM" - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, l'ultima parte del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 stabilisce il diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza a quella dell'effettiva reintegrazione, e ciò non a titolo risarcitorio (come è, invece, per il periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza di reintegra) ma retributivo - pur nella Mancanza di prestazioni lavorative, essendo questa addebitabile al datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di reintegrazione - ed anche in tal caso (come nel periodo dei primi cinque mesi successivi al licenziamento) il datore di lavoro non può detrarre dalle retribuzioni quanto aliunde perceptum dal lavoratore, potendo solo far cessare il suo Obbligo di corrisponderle senza la controprestazione lavorativa mediante l'invito alla controparte a riprendere il lavoro. (V 555/82, mass n 418269; (V 4533/81, mass n 415242; (V 1643/78, mass n 391035).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)