Sez. L, Sentenza n. 1643 del 08/04/1978 (Rv. 391035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DECLARATORIA DI INVALIDITA O DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO ED ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL LAVORATORE - RIFIUTO DELLA RIASSUNZIONE DA PARTE DI COSTUI - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - DECLARATORIA DI INVALIDITA O DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO ED ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL LAVORATORE - RIFIUTO DELLA RIASSUNZIONE DA PARTE DI COSTUI - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore ha diritto, a norma dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, al risarcimento del danno subito nel periodo dal licenziamento alla sentenza, che ne dichiara l'invalidita o la inefficacia ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, a prescindere dalla relativa dimostrazione, nella misura di cinque mensilita di retribuzione. Oltre tale limite, egli ha l'Onere di provare il maggior danno, secondo il principio generale di cui allo art 2697 cod civ. peraltro, il lavoratore ha diritto all'ulteriore corresponsione delle retribuzioni dalla sentenza fino alla reintegra nel posto di lavoro, solo nel caso in cui il datore di lavoro non esegua tale ordine del giudice e non quando sia il lavoratore stesso a rifiutare la riassunzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)