Sez. 2, Sentenza n. 40515 del 28/09/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232674 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Dichiarazione di inammissibilità - Motivazione adeguata - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa
In caso di opposizione della persona offesa, è illegittimo il decreto di archiviazione emesso "de plano" con una motivazione di stile sull'inammissibilità dell'opposizione, senza quindi dare conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, perché si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)