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Sez. 2, Sentenza n. 40515 del 28/09/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232674 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Dichiarazione di inammissibilità - Motivazione adeguata - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232674-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

In caso di opposizione della persona offesa, è illegittimo il decreto di archiviazione emesso "de plano" con una motivazione di stile sull'inammissibilità dell'opposizione, senza quindi dare conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, perché si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)