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Sez. 6, Sentenza n. 10682 del 05/02/2003 Cc. (dep. 07/03/2003) Rv. 224286 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2003-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224286-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione "de plano", ossia quello reso senza la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409 cod.proc.pen., comma 2, nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l'infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell'opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento all'obbligo dell'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)