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Sez. 1, Sentenza n. 26210 del 01/12/2005 (Rv. 584330 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Controllo della regolare continuità delle girate - Onere gravante esclusivamente sulla banca trattaria - Concorso della responsabilità extracontrattuale della banca girataria per l'incasso verso l'emittente del titolo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584330-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

La responsabilità nei confronti dell'emittente di assegno bancario, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, secondo la previsione dell'art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, si riferisce alla sola banca trattaria, cui la predetta norma impone uno specifico obbligo operante sul piano del rapporto contrattuale con il traente. Ciò non esclude, tuttavia, che anche la banca girataria per l'incasso possa essere attinta da responsabilità per diverso titolo - in particolare, da responsabilità extracontrattuale - tutte le volte in cui, con il suo comportamento colposo (o doloso), abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi, a carico del traente, del danno ingiusto consistito nell'indebito pagamento di un assegno da lui emesso (con corrispondente indebita riduzione della sua provvista bancaria) a soggetto non legittimato. E siffatto comportamento colposo ben può consistere nella mancata o negligente verifica della continuità delle girate, e dunque della legittimazione del possessore dell'assegno giratole per l'incasso e da essa banca illegittimamente incassato presso la banca trattaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)