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Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 24/11/1986 (Rv. 449018 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ELEZIONE DI DOMICILIO ALTROVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449018-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ELEZIONE DI DOMICILIO ALTROVE - IRRILEVANZA.*

Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ. presso il procuratore costituito, ancorché la parte - pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario - abbia eletto anche altrove domicilio personale. Tale ultima ipotesi - come pure la dichiarazione di residenza - assume Rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo per il caso in cui la parte si sia costituita personalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)