Sez. 1, Sentenza n. 17003 del 26/08/2004 (Rv. 576257 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notifica dell'atto di impugnazione in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all'atto della notifica della sentenza impugnata o non preceduta da detta notifica - Notifica in uno qualsiasi dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. - Legittimità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, ovvero nell'ipotesi di mancanza della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio al momento di tale notificazione, l'atto di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) va notificato alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. (presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per detto giudizio), tra i quali esiste perfetta alternatività .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)