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Sez. L, Sentenza n. 9602 del 01/10/1997 (Rv. 508445 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Domanda di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale - Sentenza dichiarativa del diritto alla prestazione e agli interessi sui ratei dovuti - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Rivalutazione del credito - Mancato riconoscimento in fattispecie sottratta al divieto di cumulo previsto dall'art. 16 della legge 412 del 1991 - Impugnazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Giudicato sulla non spettanza della rivalutazione - Formazione.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508445-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE

Gli accessori della prestazione previdenziale ossia gli interessi e la rivalutazione secondo gli articoli 429 e 442 cod. proc. civ., letti alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, costituiscono una componente del credito, onde non è affetta da ultrapetizione la pronunzia di merito che statuisca il diritto dell'assicurato oltreché al capitale, costituito dai ratei di pensione, anche agli interessi, pur quando l'assicurato abbia richiesto una pronunzia di mero accertamento circa la spettanza della pensione, postoché la suddetta pronunzia individua l'effettivo contenuto del diritto fatto valere; peraltro poiché tale diritto in ipotesi (quale quella ricorrente nella specie) di non applicabilità "ratione temporis" del divieto di cumulo di cui all'art. 16 comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 si estende anche alla rivalutazione del credito, la pronunzia che, riconoscendo gli interessi, non statuisca su quest'ultima (ovvero la neghi) determina soccombenza parziale dell'attore e va quindi impugnata, pena la formazione del giudicato sulla non spettanza della rivalutazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)