Sez. 6 - , Sentenza n. 27720 del 03/04/2019 Cc. (dep. 21/06/2019) Rv. 276223 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Istanza proposta da difensore privo di procura speciale – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)