Sez. 6 - , Sentenza n. 36796 del 20/09/2021 Cc. (dep. 11/10/2021) Rv. 281991 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Carattere personale della richiesta - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione personale - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)