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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272011 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. - Inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato - Contrasto con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. ed art. 6 CEDU - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272011-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)