Sez. 2, Sentenza n. 1535 del 07/12/1995 Ud. (dep. 08/02/1996) Rv. 203727 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Motivazione sull'insufficienza di prove - Interesse al gravame - Sussistenza - Ragioni.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato che sia stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., perché la prova non è stata ritenuta sufficiente. La motivazione costituisce infatti parte integrante della sentenza e la valutazione negativa ivi contenuta è da ritenersi pregiudizievole e pertanto idonea a legittimare l'interessato a proporre il gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)