Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 23/10/1996 Ud. (dep. 12/02/1997) Rv. 207120 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ampia formula di proscioglimento - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Condizioni e limiti - Indicazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
In tema di interesse ad impugnare, anche le più ampie formule di proscioglimento - il fatto non sussiste e non aver commesso il fatto - sono passibili di gravame quando l'imputato dimostri un concreto ed attuale interesse ad una pronuncia che sia più favorevole di quella impugnata, avuto riguardo non al solo dispositivo ma anche alla motivazione. (In applicazione di tale principio è stata riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo ad un soggetto il quale, assolto perché il fatto non sussiste - essendo rimasto escluso l'elemento costitutivo della minaccia previsto dall'art. 611 cod. pen. - dall'imputazione di aver usato minaccia per costringere un terzo a commettere il reato di autocalunnia, mirava con il gravame ad ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse l'insussistenza di qualsiasi condotta, anche non minacciosa, di induzione alla commissione del predetto reato, al fine di poter utilizzare tale accertamento negativo nel giudizio di revisione della condanna riportata in diverso processo. In motivazione la Corte ha precisato, con riferimento alla formula assolutoria "il fatto non sussiste", che essa ha riguardo non al fatto storico costituente il presupposto della fattispecie criminosa, ma al fatto-reato, cioè a tutti gli elementi di natura materiale di cui la fattispecie criminosa si compone, cioè condotta, quale descritta in tutte le sue articolazioni dalla norma incriminatrice, evento e rapporto di causalità; e che pertanto è necessario distinguere, ai fini dell'individuazione dell'interesse "de quo", a seconda che la sentenza assolutoria abbia escluso la sussistenza dell'intera condotta - donde l'insussistenza anche degli altri due elementi - nel qual caso non è possibile in alcun modo ipotizzare un qualsiasi effetto pregiudizievole per l'imputato, ovvero che abbia escluso solamente l'evento, o il rapporto di causalità o una sola parte della condotta, presupponendone comunque esistente l'altra parte, o tralasciando dell'altra parte, per motivi strettamente giuridici, l'indagine sulla effettiva sussistenza; in questo caso, ove resti dimostrato che il parziale accertamento dell'elemento materiale possa arrecare un pregiudizio all'imputato, si configura l'interesse che legittima ad impugnare)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)