Sez. 3, Sentenza n. 25928 del 21/03/2002 Ud. (dep. 08/07/2002) Rv. 222251 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza assolutoria pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto - Configurabilità dell'interesse - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Il ricorso proposto avverso sentenza di assoluzione emessa ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, anche in caso di prova insufficiente o contraddittoria, priva il destinatario di ogni concreto ed apprezzabile interesse al conseguimento di una sentenza più favorevole, in quanto la statuizione conclusiva già adottata non può essere modificata anche qualora sia acquisita la prova positiva della sua innocenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)