Sez. 5, Sentenza n. 40826 del 21/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230112 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen. - Condizioni per la sussistenza dell'interesse.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen. (limitatamente all'ipotesi che manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso), va valutato in concreto, sul piano delle conseguenze pratiche e attuali della pronunzia, con riferimento alle potenziali interferenze giuridiche rilevanti per l'imputato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto apodittica la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato - assolto ex art. 530, comma secondo dal reato di lesioni - proprio in ragione dell'interesse concreto e attuale da questi vantato: il pendente accertamento del reato di calunnia contestato alla P.O.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)