Sez. 1, Sentenza n. 8661 del 12/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272797 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associzione di tipo mafioso - Concorso esterno - Sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia - Portata generale dei principi espressi - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia, in ordine alla natura di fattispecie di creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, non possono essere estesi a casi diversi, in quanto, fermi restando gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, che operano limitatamente al caso di cui si controverte, il sistema penale nazionale è ispirato al modello della legalità formale in cui non solo non è ammissibile alcun reato di "origine giurisprudenziale", ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività. (In motivazione la Corte ha affermato che le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 33478 del 2005, non hanno dato vita ad una nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso la clausola generale prevista dell'art. 110 cod. pen., hanno riconosciuto la responsabilità per l'apporto che l'agente fornisce al gruppo criminale, senza esserne affiliato e nella consapevolezza di tale estraneità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)