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Sez. 1, Sentenza n. 43112 del 06/07/2017 Cc. (dep. 20/09/2017) Rv. 273905 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Art. 46 della Convezione europea dei diritti dell'uomo - Obbligo di conformazione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza limitatamente al caso oggetto della decisione - Rimozione integrale degli effetti pregiudizievoli della sentenza penale di condanna - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273905-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

La previsione dell'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nelle ipotesi di violazione delle norme del testo convenzionale, impone al giudice nazionale, limitatamente al caso di cui si controverte, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo e di eliminare fin dove è possibile le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata, con riferimento non soltanto alla pena principale - nel caso di specie interamente scontata - ma anche agli effetti penali ulteriori della condanna. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione si era sottratto all'obbligo conformativo adducendo che la decisione della Corte europea non forniva alcuna indicazione sugli strumenti processuali utilizzabili per consentire all'ordinamento italiano di adempiervi).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)