Sez. 3, Sentenza n. 6249 del 21/06/1999 (Rv. 527755 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica - Applicabilità - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Sopravvenuta entrata in vigore di disciplina più favorevole - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi ex commi secondo e terzo dell'art. 2 cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della legge 689/81, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato, alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa tra le situazioni considerate, gli opposti principi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)