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Sez. 3, Sentenza n. 2585 del 08/03/2000 (Rv. 535452 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Disposizione modificatrice successiva - Infrazioni pregresse - Applicabilità - Esclusione - Liberalizzazioni valutarie ex D.M. 27 aprile 1990 - Applicabilità ai comportamenti sanzionati dalla disciplina previgente - Esclusione - Principio dell'ultrattività delle norme penali finanziarie - Abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 507 del 1999 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535452-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Secondo il principio espresso dall'art. 23, secondo comma, del d.P.R. n. 148 del 1988, le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie si applicano - come già nel previgente regime di cui al combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. n. 1928 del 1938 e dell'art. 20 legge n. 4 del 1929 - ai fatti commessi quando le relative disposizioni di previsione erano in vigore, con la conseguenza della irretroattività della disposizione modificatrice successiva (che non disponga diversamente), sia essa favorevole o sfavorevole all'autore dell'illecito, senza che, in presenza di siffatta norma speciale, possa trovare applicazione - come in generale non trova attuazione in materia di illeciti amministrativi, ostandovi i principi di legalità, irretroattività e divieto del ricorso all'analogia, sanciti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - il principio, contenuto nell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., dell'applicazione della norma successiva più favorevole all'incolpato. Pertanto, le liberalizzazioni valutarie introdotte con il D.M. 27 aprile 1990 non escludono la sanzionabilità di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei comportamenti stessi ed assoggettati alle suddette sanzioni. Nè alcun rilievo ha nella fattispecie la recente abrogazione dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1924 n. 4 (relativo al principio dell'ultrattività delle norme penali finanziarie)disposta dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Infatti detto art. 20 costituiva una norma generale per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, mentre nella fattispecie si versa in ipotesi di violazione di leggi valutarie. Ciò emerge con tutta chiarezza dal fatto che nel regime precedente all'attuale detta norma in tanto era applicabile, in quanto l'art. 3 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928, ad essa effettuava un espresso rinvio recettizio. Senonché la questione allo stato è disciplinata specificamente, come detto, dall'art. 23, secondo comma, d.P.R. n. 148 del 1988, che da una parte non ha subito modificazioni per effetto del D.Lgs. N. 507 del 1999 e dall'altra non pone alcun rinvio all'art. 20 legge n. 4/1929.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 24, DM Commercio estero 27/04/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)