Sez. 5, Sentenza n. 17137 del 03/08/2007 (Rv. 600341 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di impugnazione non preceduta da notificazione della sentenza, ovvero da dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all'atto della notificazione della sentenza - Destinatario - Luoghi di notificazione indicati dall'art. 333, primo comma, cod.proc.civ. - Alternatività a scelta del notificante - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazioni nel processo tributario, l'art.330, primo comma, cod.proc.civ., applicabile al contenzioso tributario perchè richiamato dall'art. 49, d.lgs. n.546 del 1992, dispone che in caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza di primo grado, o di mancata notificazione di tale sentenza, l'impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta del notificante, dovendosi escludere che detta norma prescriva un tassativo ordine di successione, anzichè un concorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)