Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 14/05/2005 (Rv. 581489 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Contributi comunitari indebitamente percepiti - Per omesso ritiro di terreni seminativi - Conseguenze - Sanzioni - Accertamento - Procedimento - Principio del contraddittorio - Estensione - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di sanzioni amministrative per l'indebita percezione di aiuti comunitari conseguente al mancato ritiro di una parte della superficie agraria dichiarata dall'attività colturale, il principio del contraddittorio negli accertamenti amministrativi è rispettato purchè il contravventore sia stato posto in condizione di assistere alla formazione del provvedimento finale e di fornire apporti e dichiarazioni, senza che lo stesso possa accampare la violazione di un preteso diritto di assistere alle misurazioni e agli accertamenti tecnici compiuti dagli organi addetti a tali rilievi. Infatti, il principio del contraddittorio non ha estensione e applicazione identiche in tutti i tipi di procedimenti amministrativi, in modo tale da attribuire all'interessato il diritto alla partecipazione ad ogni attività materiale o giuridica posta in essere, poiché l'Amministrazione sarebbe, altrimenti, gravata di oneri idonei a paralizzare o rendere oltremodo difficoltoso lo svolgimento del procedimento che, invece, deve essere rapidamente svolto e portato a conclusione, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa (stabilita dagli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)