Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 17/12/2004 (Rv. 579198 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Contributi comunitari indebitamente percepiti per omesso ritiro di terreni seminativi - Conseguenze - Restituzione del contributo e pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente - Impugnazione dell'accertamento - Esito del relativo procedimento - Rilevanza ai fini della determinazione della sanzione - Sussistenza - Diversità delle amministrazioni competenti per l'accertamento e per la irrogazione della sanzione - Irrilevanza - Necessità di cooperazione tra le amministrazioni - Sussistenza.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che deve essere pari all'importo degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, si deve tenere conto dell'esito del procedimento amministrativo eventualmente avviato dall'interessato, che costituisce dunque il parametro cui deve necessariamente essere rapportata la sanzione, e ciò anche se l'organo deputato all'applicazione della stessa (Ministero delle Politiche agricole) è diverso da quello (Regione) cui compete l'esame e l'accertamento della misura dell'indebito percepito, dando tale diversità luogo soltanto ad un problema di coordinamento tra le due amministrazioni, da risolvere sulla base del principio di cooperazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)