Sez. 2, Sentenza n. 454 del 19/01/1980 (Rv. 403824 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione della domanda giudiziale rientra nell'esclusiva Competenza del giudice del merito, il quale deve attenersi a criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale, tenuto conto non solo della manifestazione di volonta specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che puo essere implicitamente o indirettamente desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti. Pertanto, allorche il giudice del merito, applicando tali criteri, pervenga alla completa Determinazione della domanda stessa, egli, pronunciando su di esso, fa corretto uso del suo potere-dovere di decisione, mentre incorrerebbe nel vizio di omesso esame, ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale. (Conf 5501/78, mass n 395284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)