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Sez. L, Sentenza n. 3451 del 25/05/1981 (Rv. 414047 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE COLLEGATA NON GIA ALLA EFFETTIVA VOLONTA DELLA PARTE ISTANTE ESPRESSA NELLE CONCLUSIONI, MA ALLA PARTICOLARE NATURA DEI MEZZI DI PROVA DEDOTTI OVVERO ALLA MERA INDICAZIONE DI NORME DI LEGGE - ERROR IN PROCEDENDO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (DOMANDA DIRETTA ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI PERCORSO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1958).*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414047-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE COLLEGATA NON GIA ALLA EFFETTIVA VOLONTA DELLA PARTE ISTANTE ESPRESSA NELLE CONCLUSIONI, MA ALLA PARTICOLARE NATURA DEI MEZZI DI PROVA DEDOTTI OVVERO ALLA MERA INDICAZIONE DI NORME DI LEGGE - ERROR IN PROCEDENDO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (DOMANDA DIRETTA ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI PERCORSO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1958).*

E viziata da errore in procedendo la sentenza con la quale il giudice faccia discendere la qualificazione della domanda non dalla ricerca, in base a corretti criteri ermeneutici, della effettiva volonta della parte istante, specificamente espressa nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero desumibile, in modo implicito ed indiretto, dalle deduzioni e ragioni poste a sostegno delle richieste, bensi dalla particolare natura dei mezzi di prova proposti con lo stesso atto ovvero della mera indicazione di norme di legge, con illegittima obliterazione di ogni altra indagine. (nella specie il giudice a quo aveva qualificato come domanda di risarcimento dei danni quella in realta diretta alla corresponsione dell'indennita di percorso, prevista dal CCNL 24 giugno 1958, reso obbligatorio erga omnes con DPR 26 luglio 1961 n 916, solo perche l'attore aveva invocato un giudicato penale che accertava l'omesso versamento di tale indennita e fatto riferimento all'art 27 cod proc pen). (V 3611/80, mass n 407461; (V 454/80, mass n 403824).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 24/06/1958, DPR 27/06/1961 num. 916

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)