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Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 17/06/1999 (Rv. 527624 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI | Presunzione "iuris tantum" di comunione - Superamento - Prova della proprietà esclusiva del muro - Riferimento ad uno dei modi di acquisto a titolo originario o derivativo - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527624-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI

La presunzione di comunione del muro divisorio stabilita dall'art. 880 cod. civ. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due edifici, l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti, che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare. Pertanto, la presunzione anzidetta è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto per accessione (art. 934 cod. civ.), salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)