Sez. 2, Sentenza n. 177 del 11/01/1993 (Rv. 480209 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Presunzione di comunione del muro divisorio fra edifici | Muri separanti entità prediali omogenee - Presunzione "iuris tantum" di comunione - Superamento - Prova della proprietà esclusiva del muro - Riferimento ad uno dei modi di acquisto a titolo originario o derivativo - Necessità - Prova dell'anteriorità di una delle due costruzioni separate - Superamento della presunzione - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Presunzione di comunione del muro divisorio fra edifici
La presunzione "iuris tantum" di comunione prevista dall'art. 880 cod. civ. relativamente a muri che separano entità prediali omogenee è vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro mediante riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà originario o derivato. In mancanza di prova contraria la presunzione di comunione spiega piena operatività, non valendo contro di essa neppure l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo sovvenire ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.) sempre che il muro sia stato costruito completamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)