Sez. 2, Sentenza n. 11162 del 24/12/1994 (Rv. 489417 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI | Carattere relativo - Superamento - Prova della proprietà esclusiva del muro - Riferimento ad uno dei modi di acquisto a titolo originario o derivativo - Necessità - Accessione - Costruzione del muro per intero, su una delle aree contigue - Presunzione di comunione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI
La presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall'art. 880 cod. civ. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività - sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro - soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, a titolo originario o derivativo, della proprietà immobiliare. Pertanto, poiché tra i modi di acquisto della proprietà si annovera l'accessione, a norma dell'art. 934 cod. civ., la presunzione anzidetta è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)