Sez. 2, Sentenza n. 756 del 28/01/1999 (Rv. 522699 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI | Carattere relativo - Superamento - Prova della proprietà esclusiva del muro - Riferimento ad uno dei modi di acquisto a titolo originario o derivativo - Necessità - Prova dell'anteriorità di una delle due costruzioni separate - Superamento della presunzione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO FRA EDIFICI
La presunzione "iuris tantum" di comunione del muro divisorio fra edifici sancita dall'art. 880 cod. civ. può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di tale prova contraria, la presunzione di comunione conserva la sua piena operatività. Nè può essere addotta per superare l'anzidetta presunzione, l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)